PREVENZIONE INCENDI

LEGGE 818/1984

Un professionista abilitato alla prevenzione incendi, è un professionista già iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal Decreto Legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84) a seguito della frequenza del corso base di specializzazione della durata di 120 ore. Questi corsi permettono di apporre la propria firma su una serie di atti previsti dalla legislazione antincendio


Per mantenere l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, i professionisti antincendio sono tenuti ad effettuare 40 ore di aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni, a partire dalla data di entrata in vigore del DM. 05.08.2011 (prossima scadenza 26.08.2021) o dalla data di iscrizione all'elenco se successiva, frequentando almeno 28 ore di corsi e massimo 12 ore di seminari/convegni

Gli iscritti che non completano l’aggiornamento obbligatorio sono temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero dell’Interno con il divieto di effettuare le prestazioni riservate ai professionisti antincendio, pena la segnalazione al consiglio di disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione.

Il professionista sospeso dagli elenchi del Ministero dell'Interno sarà reintegrato a seguito del completamento delle 40 ore di aggiornamento obbligatorio, da quella data inizierà un nuovo quinquennio di riferimento, indipendentemente dalla durata del periodo di sospensione.

Esperti autorizzati dal Ministero degli Interni a rilasciare le certificazioni di prevenzioni incendi e presenti nell'elenco.


Per richiedere l’iscrizione negli elenchi è necessario compilare l’APPOSITO MODULO.