PROFESSIONISTE E PROFESSIONISTI ABILITATI RSPP
DECRETO LEGISLATIVO 81/08 EX DECRETO LEGISLATIVO 626/94
Il/La Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la figura incaricata dal datore di lavoro ad analizzare e valutare, in coordinamento con il medico competente, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici.
I requisiti professionali richiesti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08 sono:
> essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
> essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
> essere in possesso un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Tutti i corsi devono rispettare quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Le Professioniste e i Professionisti iscritti all'Albo per poter svolgere il ruolo di RSPP esterno devono frequentare il modulo C del corso per RSPP, della durata di 24 ore. Inoltre devono ottemperare all'obbligo dell’aggiornamento quinquennale, fissato in 40 ore.
L’aggiornamento decorre:
> dal 15 maggio 2008, data dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08;
> dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.
Non esiste un elenco ufficiale degli/lle abilitati/e. L'RSPP deve quindi conservare ed esibire in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza l’attestato del corso abilitante e dei relativi aggiornamenti, dimostrando di aver frequentato nel quinquennio antecedente almeno 40 ore di corsi di formazione.