PROFESSIONISTE E PROFESSIONISTI ABILITATI PREVENZIONE INCENDI PROFESSIONISTE E PROFESSIONISTI ABILITATI COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI PROFESSIONISTE E PROFESSIONISTI ABILITATI RSPP

PROFESSIONISTE E PROFESSIONISTI ABILITATI RSPP

DECRETO LEGISLATIVO 81/08 EX DECRETO LEGISLATIVO 626/94

Il/La Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la figura incaricata dal datore di lavoro ad analizzare e valutare, in coordinamento con il medico competente, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici.


I requisiti professionali richiesti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08 sono:

> essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

> essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;

> essere in possesso un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Tutti i corsi devono rispettare quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Le Professioniste e i Professionisti iscritti all'Albo per poter svolgere il ruolo di RSPP esterno devono frequentare il modulo C del corso per RSPP, della durata di 24 ore. Inoltre devono ottemperare all'obbligo dell’aggiornamento quinquennale, fissato in 40 ore.

L’aggiornamento decorre:

> dal 15 maggio 2008, data dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08;

> dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.


Non esiste un elenco ufficiale degli/lle abilitati/e. L'RSPP deve quindi conservare ed esibire in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza l’attestato del corso abilitante e dei relativi aggiornamenti, dimostrando di aver frequentato nel quinquennio antecedente almeno 40 ore di corsi di formazione.



CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE DI TREVISO PERITI DEL TRIBUNALE DI TREVISO ELENCO REGIONALE COLLAUDATORI ABILITATI SICUREZZA IMPIANTI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA - ELENCO NAZIONALE ESPERTI PROTOCOLLO ITACA