ISCRIZIONE E CONTRIBUTI
ISCRIZIONE A INARCASSA
CONTRIBUTI
Artt. 4 e 5 - Regolamento Generale Previdenza
I contributi previdenziali di Inarcassa sono connessi all’esercizio della libera professione:
- il contributo soggettivo, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno;
- il contributivo facoltativo, è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto. Rappresenta una delle importanti novità introdotte dal Regolamento Generale di Previdenza;
- il contributo integrativo, è obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
- il contributo di maternità/paternità, è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa.
Sono socio di una società tra professionisti, come viene calcolato il contributo integrativo da versare a Inarcassa?
Il contributo integrativo da versare viene determinato considerando la quota di partecipazione del professionista alla società e l’eventuale “riproporzione” della quota di partecipazione dei soci non professionisti.
Ho versato per errore i contributi dei due anni precedenti alla Gestione Separata INPS, cosa comporta e come posso regolarizzarmi con Inarcassa ai fini dell’obbligo di iscrizione?
E’ necessario presentare subito la domanda di iscrizione ad Inarcassa accedendo all’Area riservata InarcassaOnLine , sezione “Domande e Certificati - Domande” e contestualmente segnalare l’errore via PEC all’indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org, allegando le copie delle quietanze di versamento dei contributi INPS calcolati sul reddito professionale e la Dichiarazione versamento previdenziale alla GS Inps, attestante anche i redditi su cui è stato corrisposto il contributo previdenziale alla Gestione Separata. In questo modo Inarcassa procederà ad adottare il provvedimento di iscrizione senza addebitare le sanzioni e senza richiedere il contributo soggettivo procedendo poi ad inviare all’INPS la richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all’altro ente di previdenza.
Devo applicare il 4% del contributo integrativo in fattura anche nei confronti di committenti esteri?
No, non è necessario emettere fatture con addebito del contributo integrativo del 4% a favore di Inarcassa per prestazioni a committenti UE o extra UE.
Sono iscritto a Inarcassa, ho aggiunto al codice di architetto anche quello di costruttore edile/agricoltore. I redditi relativi a tale attività vengono assoggettati a Inarcassa?
I redditi da costruttore edile/agricoltore sono redditi d'impresa e non professionali, non costituiscono quindi l'imponibile per la contribuzione Inarcassa. Nel caso di svolgimento di entrambe le attività (professionale e d’impresa) il professionista rimane iscritto ad Inarcassa e deve versare la contribuzione previdenziale soltanto sul reddito professionale IRPEF dichiarato nel quadro RE o RH, salvo obbligo di cancellazione per assoggettamento ad altre forme di previdenza obbligatoria, fermo restando l’obbligo dichiarativo ad Inarcassa.
Sono iscritto alla Gestione Separata INPS in virtù dell'esercizio di attività di lavoro autonomo. Posso applicare in fattura al committente oltre al 4% a titolo di contributo integrativo anche il 4% a titolo di rivalsa INPS o sono alternativi?
No, non sono alternativi. La maggiorazione del 4% a titolo di contributo integrativo è sempre dovuta da tutti i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Generale Previdenza, anche se iscritti alla Gestione Separata INPS. Il contributo si applica su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari professionale ai fini IVA ed è ripetibile nei confronti del committente.
I liberi professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo, diversa da quella che genera il reddito di impresa, che non sono iscritti ad un Cassa professionale, ma iscritti alla Gestione Separata INPS, alla quale versano i contributi previdenziali hanno la facoltà di addebitare in fattura anche il 4% del corrispettivo lordo a titolo di rivalsa, prevista dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 166/1996.
La Circolare INPS n.112/1996 chiarisce che tale facoltà è oggetto esclusivo di pattuizione tra le parti, cioè tra il cliente e il professionista, mentre quest’ultimo è l’unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti della Gestione Separata.