ISCRIZIONE E CONTRIBUTI

ISCRIZIONE A INARCASSA

Art. 7 Statuto Inarcassa
7.1 - L’iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.
7.2 - Ai fini dell’iscrizione ad INARCASSA il requisito dell’esercizio professionale con carattere di continuità  ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:
a) iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato
o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.


In quali casi devo iscrivermi a Inarcassa invece che alla Gestione Separata INPS?
Devono iscriversi a Inarcassa i professionisti:
- che esercitano soltanto un’attività di natura professionale;
- che oltre ad esercitare l’attività professionale tipica, rivestono anche il ruolo di amministratore di società che opera nel campo professionale;
- che interrompono un rapporto di lavoro subordinato in corso d’anno, come ad esempio i supplenti annuali o temporanei;
- che sono diventati titolari di pensione da altro Ente previdenziale.

Sono titolare di P.IVA associativa in quanto membro di una società tra professionisti che ha come oggetto l’esercizio di attività professionale, posso iscrivermi a Inarcassa?
Sì  comunicando a Inarcassa, tramite il modulo di iscrizione, la P.IVA della società e la copia del suo atto costitutivo.

Ricevo un’indennità di disoccupazione dall’INPS, posso iscrivermi a Inarcassa?
No, la fruizione dell’indennità di disoccupazione non permette l’iscrizione ad Inarcassa.

Ho chiuso P.IVA individuale, ma sarò a breve titolare di P.IVA associativa come membro di società di professionisti, devo cancellarmi e successivamente reiscrivermi a Inarcassa?
Non è necessario cancellarsi da Inarcassa laddove il periodo intercorso tra la chiusura di una P.IVA e l’apertura della successiva sia inferiore o uguale a 30 giorni.

Ho svolto per un breve periodo attività d’insegnamento presso una scuola, devo cancellarmi da Inarcassa?
Sì, la cancellazione è necessaria al fine di evitare la sovrapposizione di periodi di previdenza obbligatoria. Nel caso in cui però i periodi di lavoro dipendente risultano uguali o inferiori ai 7 giorni, non si procede alla cancellazione di questo periodo in quanto “irrisorio” ai fini previdenziali, salvo esplicita richiesta del professionista.

Sono un architetto titolare di P.IVA, ho cessato un rapporto di lavoro dipendente, come posso riscrivermi a Inarcassa?
Per riscriversi ad Inarcassa è sufficiente compilare l’apposita domanda disponibile presso l’Area riservata InarcassaOnline , sezione “Domande e Certificati – Domande”, nella quale dovrà avere cura di indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed anche la natura della gestione previdenziale presso la quale sono stati versati i contributi durante tale periodo (obbligatoria, gestione separata INPS).


CONTRIBUTI

Artt. 4 e 5 - Regolamento Generale Previdenza

I contributi previdenziali di Inarcassa sono connessi all’esercizio della libera professione:

- il contributo soggettivo, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno;

- il contributivo facoltativo, è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto. Rappresenta una delle importanti novità introdotte dal Regolamento Generale di Previdenza;

- il contributo integrativo, è obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;

- il contributo di maternità/paternità, è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa.


Sono socio di una società tra professionisti, come viene calcolato il contributo integrativo da versare a Inarcassa?

Il contributo integrativo da versare viene determinato considerando la quota di partecipazione del professionista alla società e l’eventuale “riproporzione” della quota di partecipazione dei soci non professionisti.


Ho versato per errore i contributi dei due anni precedenti alla Gestione Separata INPS, cosa comporta e come posso regolarizzarmi con Inarcassa ai fini dell’obbligo di iscrizione?

E’ necessario presentare subito la domanda di iscrizione ad Inarcassa accedendo all’Area riservata InarcassaOnLine , sezione “Domande e Certificati - Domande” e contestualmente segnalare l’errore via PEC all’indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org, allegando  le copie delle quietanze di versamento dei contributi INPS calcolati sul reddito professionale e la Dichiarazione versamento previdenziale alla GS Inps, attestante anche i redditi su cui è stato corrisposto il contributo previdenziale alla Gestione Separata. In questo modo Inarcassa procederà ad adottare il provvedimento di iscrizione senza addebitare le sanzioni e senza richiedere il contributo soggettivo procedendo poi ad inviare all’INPS la richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all’altro ente di previdenza.


Devo applicare il 4% del contributo integrativo in fattura anche nei confronti di committenti esteri?

No, non è necessario emettere fatture con addebito del contributo integrativo del 4% a favore di Inarcassa per prestazioni a committenti UE o extra UE.


Sono iscritto a Inarcassa, ho aggiunto al codice di architetto anche quello di costruttore edile/agricoltore. I redditi relativi a tale attività vengono assoggettati a Inarcassa?

I redditi da costruttore edile/agricoltore sono redditi d'impresa e non professionali, non costituiscono quindi l'imponibile per la contribuzione Inarcassa. Nel caso di svolgimento di entrambe le attività (professionale e d’impresa) il professionista rimane iscritto ad Inarcassa e deve versare la contribuzione previdenziale soltanto sul reddito professionale IRPEF dichiarato nel quadro RE o RH, salvo obbligo di cancellazione per assoggettamento ad altre forme di previdenza obbligatoria, fermo restando l’obbligo dichiarativo ad Inarcassa. 


Sono iscritto alla Gestione Separata INPS in virtù dell'esercizio di attività di lavoro autonomo. Posso applicare in fattura al committente oltre al 4% a titolo di contributo integrativo anche il 4% a titolo di rivalsa INPS o sono alternativi?

No, non sono alternativi. La maggiorazione del 4% a titolo di contributo integrativo è sempre dovuta da tutti i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Generale Previdenza, anche se iscritti alla Gestione Separata INPS. Il contributo si applica su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari professionale ai fini IVA ed è ripetibile nei confronti del committente.

I liberi professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo, diversa da quella che genera il reddito di impresa, che non sono iscritti ad un Cassa professionale, ma iscritti alla Gestione Separata INPS, alla quale versano i contributi previdenziali hanno la facoltà di addebitare in fattura anche il 4% del corrispettivo lordo a titolo di rivalsa, prevista dall’art. 4, comma 3, del D.L. n. 166/1996.

La Circolare INPS n.112/1996 chiarisce che tale facoltà è oggetto esclusivo di pattuizione tra le parti, cioè tra il cliente e il professionista, mentre quest’ultimo è l’unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti della Gestione Separata.