PROFESSIONISTE E PROFESSIONISTI ABILITATI PREVENZIONE INCENDI
LEGGE 818/1984
Un/a professionista abilitato/a alla prevenzione incendi, è un/a professionista autorizzato/a al rilascio delle certificazioni delle dichiarazioni inerenti la normativa di prevenzione incendi di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 139/2006.
Requisiti per l'iscrizione
Un/a professionista già iscritto/a al proprio albo professionale che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139/2006 (ex legge 818/84) a seguito della frequenza del corso base di specializzazione della durata di 120 ore può, a domanda, essere iscritto/a negli elenchi del Ministero dell'Interno.
> Anzianità di iscrizione all'Albo: Non è più richiesto alcun requisito di anzianità di iscrizione
Gli/Le iscritti/e che non completano l’aggiornamento obbligatorio sono temporaneamente sospesi/e dagli elenchi del Ministero dell’Interno con il divieto di effettuare le prestazioni riservate ai/alle professionisti/e antincendio, pena la segnalazione al consiglio di disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione.
Il/La professionista sospeso/a dagli elenchi del Ministero dell'Interno sarà reintegrato/a a seguito del completamento delle 40 ore di aggiornamento obbligatorio, da quella data inizierà un nuovo quinquennio di riferimento, indipendentemente dalla durata del periodo di sospensione.
Per richiedere l’iscrizione negli elenchi è necessario compilare l’APPOSITO MODULO.