SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D.M. 34/2013, regolamentazione attuativa dell'art. 10 della L. 183/2011, è entrato in vigore il 21.04.2013 ed ha previsto:

  • la costituzione di società tra professionisti (STP) nelle forme delle società di persone, di capitali e cooperativa (con un numero di soci non inferiore a 3) escludendo la modalità di costituzione societaria mediante l'associazione in partecipazione;
  • forme societarie anche inter-professionali, che possono avere un socio di solo capitale, non iscritto all'Albo, purchè con una quota di partecipazione inferiore al 30%, ove viene previsto l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e la necessità che l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, con la designazione del socio professionista compiuta dall'utente;
  • la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
  • l'incompatibilità della partecipazione ad una società con la partecipazione ad altra società tra professionisti;


PRINCIPI E ROGALAMENTAZIONE DELLE STP

obblighi di informazione al/la cliente (mediante forma scritta) per consentire la scelta del/la professionista, per garantire che tutte le prestazioni verranno eseguite dai/lle soci/e in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione, per segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse; deve essere consegnato al/la cliente l'elenco dei/lle soci/e professionisti/e e dei/lle soci/e di investimento (artt. 3 e 4)


possibilità del/la professionista, nell'esecuzione dell'incarico, di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari/e e sostituti/e, da comunicare per iscritto al/le cliente, che può a sua volta manifestare il proprio dissenso (art. 5)


incompatibilità di partecipazione a più società tra professionisti o società multidisciplinari (art. 6)


requisiti dei/lle soci/e con finalità di investimento: possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'Albo professionale cui la società è iscritta, assenza di condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione, assenza di cancellazione da un Albo professionale per motivi disciplinari (art. 6)


obbligo di iscrizione della società presso il registro delle imprese, nella sezione speciale istituita ai sensi del D. Lgs. n. 96/2001 (art. 7)


obbligo di iscrizione della società in una sezione speciale dell'Albo, presso l'Ordine / Collegio di appartenenza dei/lle soci/e professionisti/e, o presso l'Ordine / Collegio individuato come prevalente nello statuto / atto costitutivo della società multidisciplinare (art. 8)


modalità di presentazione della domanda di iscrizione (art. 9), che deve essere rivolta al Consiglio dell'Ordine / Collegio nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP; deve essere corredata di:

  1. atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
  2. certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
  3. certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei/lle soci/e professionisti/e non iscritti/e presso l'Ordine APPC di Treviso; in caso di società semplice, al posto dell'atto costitutivo e statuto della società, è sufficiente una dichiarazione autenticata del/la socio/a professionista a cui spetti l'amministrazione della società.

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possibilità di cancellazione dall'Albo per difetto sopravvenuto di un requisito (art. 11), nel rispetto del principio del contradditorio, qualora venuto meno uno dei requisiti previsti dall'art. 10 della L. 183/2011 o dal D.M. 34/2013, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine di sei mesi ex art. 10, comma 4, lettera b) della L.183/2011


definizione del regime disciplinare delle società (art. 12), dichiarando che:

  1. il/la socio/a professionista rimane vincolato/a al proprio codice deontologico e in base ad esso ne risponde disciplinarmente;
  2. la società è responsabile, come tale, secondo le regole deontologiche degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior Italiani;
  3. se la violazione deontologica del/la socio/a professionista (anche se iscritto/a ad altro Albo rispetto a quello della società) è riconducibile alle direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del/la socio/a professionista concorre con quella della società.