PROFESSIONISTE E PROFESSIONISTI ABILITATI PREVENZIONE INCENDI PROFESSIONISTE E PROFESSIONISTI ABILITATI COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI

PROFESSIONISTE E PROFESSIONISTI ABILITATI COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI

D.LGS 81/08 EX D.LGS 494/96

Il coordinatore/La coordinatrice della sicurezza nei cantieri è la figura incaricata dal committente o dal/la responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate, ai fini di ridurre i rischi sul lavoro.

Il D. Lgs 81/2008 - Testo Unico per la Sicurezza definisce i ruoli del/la coordinatore/trice della sicurezza

> in fase di progettazione: in tal caso si tratta di coordinatore/trice della sicurezza in fase di progettazione o coordinatore/trice per la progettazione (CSP) - i cui compiti sono disciplinati dall'art. 91 del DLgs 81/08

> in fase di esecuzione:  in tal caso si tratta di coordinatore/trice della sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore/trice per l’esecuzione (CSE) - i cui compiti sono disciplinati dall'art. 92 del DLgs 81/08

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dalla/o stessa/o professionista o da professioniste/i diverse/i.


requisiti professionali per ricoprire il ruolo di coordinatore/trice della sicurezza (sia in fase di progettazione che di esecuzione) 

come previsto dall'art. 98 del DLgs 81/08 comma 1:

>laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

> laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonchè attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

> diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonchè attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Inoltre, il coordinatore della sicurezza deve essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza e deve rispettare gli obblighi dell’aggiornamento previsto.


I soggetti di cui al comma 1 devono essere, altresi', in possesso di attestato di frequenza, con verifica  dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti  nel  settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via  alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali,  dalle universita', dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e lavoratrici o dagli organismi  paritetici  istituiti  nel  settore  dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di  cui  all'allegato  XIV,  sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.


Non esiste un elenco ufficiale degli/lle abilitati/e. Il Coordinatore/La Coordinatrice della Sicurezza deve quindi conservare ed esibire in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza l’attestato del corso abilitante e dei relativi aggiornamenti, dimostrando di aver frequentato nel quinquennio antecedente almeno 40 ore di corsi di formazione.

Per consultare l' Elenco delle Professioniste e dei Professionisti iscritti all'Albo di Treviso, che hanno superato il corso base di 120 ore, andare nella area RICERCA e spuntare l'abilitazione professionale "81/08".



PROFESSIONISTE E PROFESSIONISTI ABILITATI RSPP CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE DI TREVISO PERITI DEL TRIBUNALE DI TREVISO ELENCO REGIONALE COLLAUDATORI ABILITATI SICUREZZA IMPIANTI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA - ELENCO NAZIONALE ESPERTI PROTOCOLLO ITACA