PRESTAZIONI

Le prestazioni pensionistiche previste nell’ordinamento Inarcassa sono:

PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA

PENSIONE DI INABILITÀ

PENSIONE DI INVALIDITÀ

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

PENSIONE INDIRETTA

PENSIONE MINIMA

Altre prestazioni sono:

TOTALIZZAZIONE - Consente all’assicurato di cumulare tutti i contributi versati presso più gestioni pensionistiche (compresi quelli versati alla Gestione separata INPS) in periodi non coincidenti, al fine di ottenere un’unica pensione. La totalizzazione è completamente gratuita.

TOTALIZZAZIONE ESTERA - In ambito internazionale la tutela previdenziale è disciplinata da appositi regolamenti comunitari e da accordi o convenzioni bilaterali tra i vari Stati.

SUPPLEMENTO DI PENSIONE - I pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata e di pensione contributiva (così come i titolari di pensione in Cumulo contributivo e di Vecchiaia in Totalizzazione) che proseguono nell'esercizio dell'attività professionale dopo il pensionamento hanno diritto alla prestazione supplementare.

RISCATTO - Il riscatto consente di aumentare l’anzianità di iscrizione per anticipare il pensionamento e/o aumentare la contribuzione utile alla pensione.

RICONGIUNZIONI - La ricongiunzione consente di unificare tutti i contributi accreditati presso le diverse gestioni previdenziali al fine di conseguire un’unica pensione. La facoltà di ricongiungere è stata riconosciuta ai liberi professionisti con la legge n. 45/1990. La ricongiunzione rappresenta una alternativa alla totalizzazione , disciplinata con D. Lgs. 42/2006, e al cumulo contributivo gratuito, disciplinato ex Legge 232/2016.

CUMULO CONTRIBUTIVO - Il cumulo è un istituto normativo, esteso anche ai liberi professionisti a partire dal 1° gennaio 2017, che si aggiunge alla ricongiunzione e alla totalizzazione per valorizzare la contribuzione accreditata in più istituti di previdenza obbligatoria. La norma consente la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a carico dell'interessato, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo.