FAQ SUPERBONUS

COMPETENZE ARCHITETTI IUNIOR IN MERITO AL SUPERBONUS

Parere redatto dal Consulente Legale dell'OAPPCTV Avv. Maria Dolores Bottari

Come chiarito dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori tramite circolare n. 21 del 7 marzo 2013, l’architetto c.d. “junior” è competente allo svolgimento delle attività professionali di cui all’articolo 16, quinto comma, lettera a) del D.P.R. 328/2001, quindi:

1) delle attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;

2) della progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e le liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;

3) dei rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica”

Ai sensi del primo punto, l’architetto junior può dunque assume un ruolo di collaborazione in tutte le fasi del processo edilizio, indipendentemente dalla grandezza dell’opera; mentre, ai sensi del secondo inciso, egli può svolgere direttamente ed in modo indipendente attività progettuale e/o direzione di lavori di costruzioni civili semplici, con tecnologie standardizzate.

Per quanto attiene al concetto di “costruzione civile semplice”, esso si basa non tanto su caratteri quantitativi, ma piuttosto qualitativi e può essere facilmente individuato attraverso le categorie di cui all’art. 14 della legge 143/49.

In tal senso, sono quindi “semplici” le costruzioni di cui alla lettera a) della norma citata (“Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili. Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri”); e probabilmente anche buona parte delle costruzione di cui alla lettera b) (“Edifici industriali di importanza costruttiva corrente”).

Con la locuzione “uso di metodologie standardizzate” si fa invece riferimento alle regole e alle procedure che l’architetto junior è tenuto a seguire. Si deve trattare, quindi, di procedure fisse e consolidate, riportate nella manualistica di settore o nella normativa specifica.

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Tanto premesso, per individuare i requisiti richiesti per il ruolo di tecnico per gli interventi inerenti il superbonus 110% va ricordato che secondo i vari Decreti Ministeriali in materia il tecnico deve:

1) essere abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente;

2) essere regolarmente iscritto a specifici ordini e/o collegi professionali;

3) essere dotato di una polizza ad hoc o integrale alla propria, con un massimale minimo di 500.000 euro;

4) essere in regola con gli adempimenti contributivi;

5) non essere sottoposto a cause di esclusione o sospensione dall’attività professionale.

Il primo requisito per poter svolgere le funzioni inerenti al c.d. superbonus è dunque la competenza alla progettazione di “edifici ed impianti”.

Il riferimento all’edificio ed impianto nel suo complesso e non all’intervento singolo cui il superbonus afferisce (per es.: isolamenti verticali, rifacimento impianti ecc..) fa propendere per una limitazione delle facoltà dell’architetto junior ai soli edifici che presentino le caratteristiche di semplicità sopra ricordate, quelli cioè rispetto ai quali egli avrebbe le competenze necessarie alla progettazione.

In altri termini, non è la tipologia dell’intervento che accede al superbonus che determina la competenza, ma la caratteristica del fabbricato cui l’intervento fa riferimento, nel suo complesso: se si tratta di un edificio semplice, la cui progettazione rientrerebbe nelle competenze dell’architetto junior, allora quest’ultimo potrà svolgere anche le prestazioni afferenti il superbonus; in caso contrario, qualora si tratti di struttura complessa, l’attività sarà preclusa.

Si tratta certo di una interpretazione prudenziale della norma, che restringe l’ambito di possibile operatività della figura professionale in parola, ma in assenza di più precise indicazioni normative (o anche solo interpretative) ad oggi non rinvenute, una maggiore cautela pare dovuta, se si tiene conto che un intervento al di fuori dei limiti normativi potrebbe inficiare lo stesso diritto del committente agli sgravi fiscali, con conseguenti (ingenti) responsabilità del professionista che ha prestato la sua opera oltre il consentito.

Ciò non toglie, ovviamente, che le sopra riportate conclusioni possano mutare alla luce di apporti chiarificatori dell’Agenzia delle Entrate o dello stesso legislatore